PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. Al fine di promuovere la salvaguardia, il risanamento, la sicurezza e la valorizzazione dei fiumi, degli ambienti naturali deltizi e delle zone umide, è istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi e alle zone umide (INRAF).
      2. L'INRAF svolge, promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e tecnologica mirate alla rilevazione, allo studio e alla conoscenza degli ambienti naturali di cui al comma 1 e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e agli enti locali pareri sulle operazioni di salvaguardia, risanamento, riqualificazione e valorizzazione di tali ambienti naturali.
      3. Allo scopo di realizzare le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'INRAF provvede a:

          a) monitorare lo stato di salute degli ambienti naturali deltizi, fluviali e delle zone umide;

          b) realizzare e gestire una banca dati contenente notizie di carattere scientifico e naturalistico relative alle materie di sua competenza;

          c) realizzare studi tecnico-scientifici applicabili alla salvaguardia, alla sicurezza e alla valorizzazione degli ambienti naturali deltizi, fluviali e delle zone umide;

          d) elaborare progetti di risanamento e recupero ambientale delle aree inquinate o compromesse dalle attività antropiche;

          e) elaborare studi di impatto ambientale in relazione alle attività economiche e industriali;

          f) collaborare, anche esprimendo pareri, con il Ministero dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio e del mare, le regioni e gli enti locali, ai fini della realizzazione di interventi di salvaguardia, risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione degli ambienti naturali fluviali, deltizi e delle zone umide;

          g) divulgare i risultati delle proprie ricerche.

      4. L'INRAF, per lo svolgimento delle proprie finalità, può avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti e degli enti di ricerca nazionali ed esteri, pubblici e privati.
      5. L'INRAF, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, può stipulare accordi e convenzioni e costituire o partecipare a consorzi con soggetti pubblici e privati, finalizzati alla predisposizione e alla realizzazione di progetti scientifici e tecnici mirati al recupero e alla valorizzazione degli ambienti di cui al comma 1, nonché della realizzazione di progetti divulgativi e di formazione.

Art. 2.
(Natura giuridica).

      1. L'INRAF ha personalità giuridica autonoma, è dotato di autonomia finanziaria e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al controllo della Corte dei conti. L'INRAF ha, altresì, autonomia scientifica e organizzativa, che esercita attraverso propria potestà regolamentare.
      2. Su proposta del presidente, di cui all'articolo 4, il consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5, adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo statuto dell'INRAF per la definizione delle norme di organizzazione interna.
      3. L'INRAF ha sede nella città di Rovigo e può articolarsi con proprie strutture su tutto il territorio nazionale.

 

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Art. 3.
(Organi dell'Istituto).

      1. Sono organi dell'INRAF:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) la direzione generale;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) il comitato scientifico.

      2. Qualora, nelle ipotesi disciplinate dallo statuto, si renda necessario procedere alla sostituzione del presidente o di uno o più membri degli organi di cui alle lettere b) e d) del comma 1, il nuovo presidente o i nuovi membri durano in carica per il periodo residuo del mandato del soggetto da essi sostituito.

Art. 4.
(Presidente).

      1. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il presidente è scelto tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali e con elevata qualifica scientifica nelle materie di competenza dell'INRAF.
      2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'INRAF e ne dirige l'attività scientifica.
      3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 5.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione delibera sulle attività di ricerca dell'INRAF, definisce e approva le collaborazioni, gli accordi e le convenzioni di cui ai commi

 

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4 e 5 dell'articolo 1 e approva i bilanci preventivi e consuntivi, su proposta del presidente. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
      2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed è composto da:

          a) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

          b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          c) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;

          d) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          e) il direttore generale di cui all'articolo 6.

      3. I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su indicazione degli enti o organi interessati e sono scelti tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali e di provata esperienza nelle materie di competenza dell'INRAF.

Art. 6.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale svolge compiti di amministrazione generale dell'INRAF ed ha la responsabilità della sua gestione.
      2. Il direttore generale è nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza manageriale maturata anche all'esterno della pubblica amministrazione. Il direttore

 

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generale dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
      3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, nelle quali riferisce su tutti gli aspetti amministrativi e gestionali dell'INRAF.

Art. 7.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelti tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nell'attività di revisione, iscritti al registro dei revisori contabili.
      2. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

Art. 8.
(Comitato scientifico).

      1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto da cinque membri scelti tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali, in possesso di elevata e comprovata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'INRAF.
      2. I membri del comitato scientifico durano in carica cinque anni.
      3. Il comitato scientifico garantisce la qualità tecnico-scientifica delle attività dell'INRAF e svolge attività propositiva, di consulenza e supporto ai suoi organi.

 

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Art. 9.
(Fonti di finanziamento).

      1. L'INRAF, per il suo funzionamento, si avvale delle seguenti fonti di finanziamento:

          a) un contributo statale pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006;

          b) contributi da parte di altri enti o organismi pubblici e privati.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.